> La Svizzera non ha mai adottato una legge sulla protezione dei whistleblower e nel 2024 il Parlamento ha rinunciato a riprovarci. La giurisprudenza svizzera, la responsabilità penale dell'impresa e le filiali nell'UE rendono comunque necessario un canale di segnalazione interno. Su che cosa un canale di segnalazione svizzero non può sbagliare.

Source: https://ethicsportal.eu/it/blog/whistleblowing-channel-switzerland/
Updated: 2026-10-12

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# La Svizzera non ha una legge sul whistleblowing. Le imprese svizzere hanno comunque bisogno di un canale di segnalazione

La Svizzera non ha una legge sulla protezione dei whistleblower. La revisione del Codice delle obbligazioni proposta dal Consiglio federale è stata respinta dal Consiglio nazionale il 5 marzo 2020 con 147 voti contro 42. Una mozione che chiedeva un nuovo quadro per il settore privato è stata respinta il 27 febbraio 2024, con il parere contrario del Consiglio federale. La Direttiva UE 2019/1937 non si estende alla Svizzera tramite gli accordi bilaterali.

Per la maggior parte delle imprese svizzere nessuna legge impone un canale di segnalazione. La giurisprudenza e il Codice penale lo rendono comunque necessario, e alcune imprese sono tenute a gestirne uno. Il dettaglio normativo è nella nostra [pagina sul diritto svizzero](/whistleblower-laws/switzerland/).

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## La giurisprudenza svizzera vuole che si segnali prima all'interno

In assenza di una legge, è il Tribunale federale a stabilire quando una segnalazione è lecita. Applica un sistema a cascata. Il lavoratore deve prima sollevare la questione all'interno dell'impresa. Una segnalazione a un'autorità è giustificata solo se il tentativo interno fallisce o sarebbe palesemente inutile. La divulgazione pubblica viene per ultima.

La FINMA enuncia la regola nelle proprie indicazioni per chi segnala: «affinché il whistleblowing sia consentito è necessario prima segnalare la presunta irregolarità all'interno dell'istituto interessato». Avverte che chi salta questo passaggio rischia di essere perseguito per violazione degli obblighi di segretezza.

Un'impresa con un canale di segnalazione interno funzionante è il luogo in cui arrivano le segnalazioni. Un'impresa che ne è priva ha reso inutile il passaggio interno, ed è proprio questa la condizione che giustifica il ricorso a un'autorità o alla stampa. L'impresa viene allora a saperlo per ultima.

Quanto al lavoratore, l'art. 321a CO lo vincola alla fedeltà e alla riservatezza. Se viene licenziato per una segnalazione, l'art. 336a CO limita l'indennità a sei mesi di salario, e la disdetta resta valida. È un canale di segnalazione che funziona in modo visibile a far sì che segnalare all'interno valga il rischio.

## Il diritto penale chiede che cosa l'impresa abbia organizzato

L'art. 102 cpv. 2 CP punisce l'impresa stessa per corruzione, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e reati legati alle organizzazioni criminali, qualora le si possa rimproverare «di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato». La multa può arrivare a 5 milioni di franchi, che una persona fisica venga condannata o meno.

Il diritto svizzero non elenca tali misure. Un'impresa il cui personale non aveva alcun modo di segnalarle una tangente argomenta da una posizione debole sulle misure che ha preso. Lo Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance del 2023 lo dice in una riga ai consigli di amministrazione: i dipendenti devono poter segnalare le presunte irregolarità «a un organismo indipendente, interno o esterno, senza doversi attendere svantaggi».

## Due casi in cui il canale è obbligatorio

**Obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento.** Le imprese che importano o lavorano stagno, tantalio, tungsteno od oro oltre le soglie dell'ordinanza, oppure che offrono prodotti o servizi riguardo ai quali vi sono indizi fondati di ricorso al lavoro minorile, devono gestire una procedura di segnalazione ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza (ODiT, RS 221.433). La procedura va messa a disposizione degli interessati, per cui possono usarla anche persone esterne all'impresa. Le segnalazioni vanno documentate.

**Filiali nell'UE.** La soglia dei 50 lavoratori della Direttiva si applica per singola entità giuridica. Un gruppo svizzero con una filiale di 120 persone in Germania deve dotare tale filiale di un canale di segnalazione ai sensi della legge tedesca HinSchG, qualunque cosa faccia la capogruppo. Il gruppo può servire più entità da un unico sistema, ma ogni entità dell'UE che rientra nell'ambito di applicazione ha i propri obblighi nazionali. Il dettaglio paese per paese è nelle [pagine sulle normative](/whistleblower-laws/).

## Su che cosa un canale di segnalazione svizzero non può sbagliare

Un modello UE adottato così com'è dà al personale svizzero indicazioni sbagliate su quattro punti.

- **La via esterna.** Le policy pensate per l'UE dicono a chi segnala che può rivolgersi in qualsiasi momento all'autorità competente, senza obbligo di segnalare prima internamente. Questo capovolge la cascata svizzera e potrebbe esporre il lavoratore che vi fa affidamento. Una policy svizzera spiega la cascata. La Svizzera non ha un'autorità esterna generale: la FINMA riceve le segnalazioni sul diritto dei mercati finanziari, il Controllo federale delle finanze (CDF) quelle sull'amministrazione federale e le autorità di perseguimento penale quelle sui reati.
- **Ritorsioni.** L'inversione dell'onere della prova e l'esonero da responsabilità previsti dalla Direttiva non esistono nel diritto svizzero. Una policy svizzera può comunque vietare le ritorsioni come impegno proprio dell'impresa, e dovrebbe dire che si tratta di questo.
- **Protezione dei dati.** La legge applicabile è la legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e l'autorità di vigilanza è l'IFPDT. L'art. 19 cpv. 4 LPD impone che l'informativa sulla protezione dei dati indichi ogni Stato verso cui i dati sono comunicati, per cui «ospitato nell'UE» non basta.
- **Dove vanno le segnalazioni.** L'art. 273 CP punisce chi rende accessibile un segreto d'affari a un organismo ufficiale estero o a un'impresa privata estera. Un gruppo che instrada le segnalazioni su un'entità svizzera verso un servizio di ricezione all'estero deve rispondere a questa domanda prima di scegliere un sistema.

La Direttiva resta il miglior parametro disponibile per gli aspetti che il diritto svizzero lascia aperti. Confermare il ricevimento di una segnalazione entro sette giorni e dare un riscontro entro tre mesi è ciò che rende un canale di segnalazione interno credibile agli occhi delle persone che la cascata vi indirizza.

## EthicsPortal per le entità svizzere

EthicsPortal gestisce ora canali di segnalazione per le organizzazioni registrate in Svizzera. Quando l'entità che gestisce il canale è svizzera, i documenti generati seguono il diritto svizzero:

- La policy di protezione dei segnalanti spiega la cascata e le autorità di settore e presenta la tutela contro le ritorsioni come impegno proprio dell'organizzazione.
- L'informativa sulla protezione dei dati è redatta ai sensi della LPD, indica l'IFPDT e indica la Germania come Stato in cui sono conservate le segnalazioni, insieme a Francia e Paesi Bassi, dove hanno sede i fornitori di posta elettronica e di monitoraggio. Il Consiglio federale riconosce a tutti e tre un livello adeguato di protezione dei dati.
- Il certificato e il rapporto di conformità descrivono la Direttiva come standard applicato volontariamente e non dichiarano la conformità a una legge svizzera sul whistleblowing.
- L'[accordo sul trattamento dei dati](/dpa/) include le clausole che la LPD richiede per i responsabili del trattamento.

Le segnalazioni sono conservate da [Hetzner in Germania](/subprocessors/) in base a un contratto di trattamento dei dati, e il testo delle segnalazioni, i dati di chi segnala, le risposte alle domande di raccolta e gli allegati sono cifrati nell'applicazione. Non ci risulta alcuna decisione giudiziaria sulla questione se la conservazione da parte di un responsabile del trattamento vincolato da contratto all'estero equivalga a «rendere accessibile» un segreto ai sensi dell'art. 273 CP. Il Tribunale federale ritiene che un segreto sia reso accessibile non appena il destinatario possa prenderne conoscenza, ma richiede un legame con la Svizzera e rileva che la dottrina dominante è favorevole a un'applicazione restrittiva dell'art. 273 ([DTF 141 IV 155](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/it/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-155%3Ait&lang=it&type=show_document)). Ciò che dipende dall'organizzazione è chi legge le segnalazioni: solo le persone che aggiunge possono aprirle, quindi un'entità svizzera può mantenere la gestione dei casi in Svizzera.

Chi segnala può farlo in una qualsiasi delle 14 lingue dell'interfaccia, tra cui tedesco, francese e italiano, in forma anonima e senza account, e seguire la segnalazione tramite un codice di accesso.

[Attiva il tuo canale di segnalazione →](/pricing/)
